COMUNICATO STAMPA 16 luglio 2015
AGENZIA DELLE ENTRATE
Voluntary disclosure,e Entrate rispondono a stampa e professionisti
In una circolare nuovi chiarimenti sulla collaborazione volontaria
Voluntary disclosure,e Entrate rispondono a stampa e professionisti
In una circolare nuovi chiarimenti sulla collaborazione volontaria
Pronte le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti presentati da i professionisti e dalla stampa specializzata in tema di
collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E dello scorsomarzo, l’Agenzia fornisce con la
circolare n. 27/Edi oggi ulteriori precisazioniper l’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014
in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.
collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E dello scorsomarzo, l’Agenzia fornisce con la
circolare n. 27/Edi oggi ulteriori precisazioniper l’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014
in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.
Accesso alla procedura da parte dei procuratori- I delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti sono tenuti alla
disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun reddito connesso alle stesse.
Non devono, invece, compilare il quadro RWdel modello Unico
gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture contabili,
e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi
redditi.
La circolare chiarisce, inoltre, le modalità di accessoagli effetti premiali della procedura per i procuratori che hanno commesso violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.
disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun reddito connesso alle stesse.
Non devono, invece, compilare il quadro RWdel modello Unico
gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture contabili,
e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi
redditi.
La circolare chiarisce, inoltre, le modalità di accessoagli effetti premiali della procedura per i procuratori che hanno commesso violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.
Le cassette di sicurezza rientrano nella procedura – Nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria è possibile far emergere anche attività conservate nelle cassette di sicurezza.
Per i contribuenti che, ad esempio, hanno presentato la dichiarazione per il 2009, non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che
non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell’anno.
Invece,nell’ipotesi in cui il denaro era già detenuto in un Paese black listin violazione degli obblighi di
monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il quale non è decaduta la con testazione delle violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione
di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria internazionale.
Come funziona il metodo forfetario di determinazione dei rendimenti -
Il metodo forfetario di determinazione dei rendimenti di attività illecitamente detenuti all’estero è applicabile quando la consistenza delle attività patrimoniali nel loro complesso, in una
singola annualità, non eccede i 2 milioni di euro: in caso di attività cointestate non rileva, quindi,
l’ammontare della singola quota riconducibile al contribuente.
Anche l’Iviee l’Ivafe, inoltre, rientrano nella disclosure, permettendo ai contribuenti di accedere ai relativi benefici.
Per i contribuenti che, ad esempio, hanno presentato la dichiarazione per il 2009, non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che
non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell’anno.
Invece,nell’ipotesi in cui il denaro era già detenuto in un Paese black listin violazione degli obblighi di
monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il quale non è decaduta la con testazione delle violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione
di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria internazionale.
Come funziona il metodo forfetario di determinazione dei rendimenti -
Il metodo forfetario di determinazione dei rendimenti di attività illecitamente detenuti all’estero è applicabile quando la consistenza delle attività patrimoniali nel loro complesso, in una
singola annualità, non eccede i 2 milioni di euro: in caso di attività cointestate non rileva, quindi,
l’ammontare della singola quota riconducibile al contribuente.
Anche l’Iviee l’Ivafe, inoltre, rientrano nella disclosure, permettendo ai contribuenti di accedere ai relativi benefici.
Causa di inammissibilità – Nel caso di un contribuente ignaro dellaformale conoscenza di una causa di inammissibilità da parte deisoggetti solidalmente obbligati in via tributaria o
concorrenti nel reato,sarà l’ufficio a dover eccepire la causa di inammissibilità all’accesso alla procedura.
concorrenti nel reato,sarà l’ufficio a dover eccepire la causa di inammissibilità all’accesso alla procedura.
Ambiti e benefici della procedura - La disciplina di favore prevista dalla procedura, sia con riguardo al raddoppio dei termini che all
a determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud
e comunque nei Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (ad esempio,gli Stati Uniti).
La circolare, infine, chiarisce che i contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso.
a determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud
e comunque nei Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (ad esempio,gli Stati Uniti).
La circolare, infine, chiarisce che i contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso.
Roma, 16 luglio 2015